diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1764 del 26/01/2011 (Rv. 616118 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO | Questioni pregiudiziali non sollevate dalle parti nei gradi precedenti - Azione ex art. 2041 cod. civ. avanzata dall'opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Decisione nel merito - Giudicato implicito sulla proponibilità della domanda - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616118-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO

Allorché la domanda di arricchimento senza causa, proposta per la prima volta dal creditore opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso con riguardo alla sua domanda di adempimento, sia stata respinta dal giudice del merito, senza che la relativa statuizione sia stata impugnata con ricorso incidentale da parte del preteso arricchito, unico soggetto interessato alla sua eventuale censurabilità, si forma il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale relativa alla proponibilità della domanda ex art. 2041 cod. civ., in quanto la mancata impugnazione costituisce sintomo di un comportamento incompatibile con la volontà di far valere in sede di impugnazione la questione pregiudiziale (che dà luogo ad un capo autonomo della sentenza e non costituisce un mero passaggio interno della decisione di merito, come si desume dall'art. 279, secondo comma, n. 2 e 4, cod. proc. civ.), in tal modo verificandosi il fenomeno dell'acquiescenza per incompatibilità, con le conseguenti preclusioni sancite dagli artt. 324 e 329, comma 2, cod. proc. civ., in coerenza con i principi dell'economia processuale e della durata ragionevole del processo, di cui all'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)