Sez. L, Ordinanza n. 27410 del 14/10/2025 (Rv. 676804-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI | Lavorazione tabellata - Presunzione legale di eziologia professionale - Sussistenza - Limiti - Malattia ad eziologia multifattoriale - Prova - Contenuto - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI
In tema di malattie professionali, la regola secondo cui l'inclusione nelle apposite tabelle della lavorazione e della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) determina l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale di quest'ultima, con conseguente onere della prova contraria a carico dell'INAIL, va temperata per l'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, per la quale la prova del nesso causale deve consistere non già in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma nella concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via probabilistica - dell'idoneità dell'esposizione al rischio a cagionare l'evento morboso. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello che, a seguito di ctu medico-legale, aveva escluso che la patologia "tabellata" di spondilo-discopatia lombare fosse stata causata dall'attività di manovale prestata dall'assicurato, sul rilievo che le prime indagini radiologiche risalivano a venti anni dopo la sua
cessazione, in guisa tale da far venir meno la congruenza e compatibilità cronologica tra patologia accertata e svolgimento della prestazione lavorativa).
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)