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Sez. L, Sentenza n. 4146 del 04/05/1987 (Rv. 452917 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - IN GENERE - CONCORSO - AFFIDAMENTO AD APPOSITA COMMISSIONE DELL'INCARICO DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA - MODIFICA UNILATERALE DELLA GRADUATORIA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ASSUNZIONE DI PERSONA NON INCLUSA NELLA GRADUATORIA - CONCORRENTE PRETERMESSO - POSSIBILITÀ DI OTTENERE LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ANNULLAMENTO DELLA ASSUNZIONE DELL'ALTRO DIPENDENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452917-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - IN GENERE - CONCORSO - AFFIDAMENTO AD APPOSITA COMMISSIONE DELL'INCARICO DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA - MODIFICA UNILATERALE DELLA GRADUATORIA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ASSUNZIONE DI PERSONA NON INCLUSA NELLA GRADUATORIA - CONCORRENTE PRETERMESSO - POSSIBILITÀ DI OTTENERE LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ANNULLAMENTO DELLA ASSUNZIONE DELL'ALTRO DIPENDENTE - ESCLUSIONE.*

Qualora il datore di lavoro (nella specie, ente pubblico economico) indica un concorso per il reclutamento di personale, affidando ad apposita commissione la formazione della relativa graduatoria, e poi modifichi unilateralmente tale graduatoria, provvedendo alla assunzione di persona in essa originariamente non inclusa, deve riconoscersi al concorrente pretermesso, a causa di tale correzione, la possibilità di far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, per violazione degli obblighi negoziali assunti con il bando, e quindi di ottenere la Costituzione del rapporto di lavoro, mentre deve escludersi che il medesimo datore di lavoro, a fronte di siffatta domanda, possa conseguire l'annullamento dell'assunzione dell'altro dipendente non essendo per essa ravvisabile un errore invalidante, alla stregua dell'indicata volontaria modificazione dell'esito della graduatoria. (V 63/86, mass n 443705; (V 63/86, mass n 443706).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1329, Cod. Civ. art. 1331, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2042, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)