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Sez. 1, Sentenza n. 18224 del 21/12/2002 (Rv. 559373 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO | Parte adempiente - Comportamento della stessa incompatibile con la volontà di ottenere la risoluzione del contratto - Tacita rinuncia a chiedere detta risoluzione - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559373-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO

La rinuncia ad esercitare un diritto può risultare da fatti incompatibili con la volontà di avvalersene. In tal caso il fatto diverso dalla dichiarazione espressa di rinunzia ad un diritto in tanto può essere considerato implicare la volontà di abdicare alla titolarità del medesimo diritto, in quanto tra il fatto posto in essere e la volontà di esercitare il diritto sussista un rapporto di contraddizione. Di conseguenza il comportamento della parte, la quale, in presenza dell'inadempimento dell'altra, a lei noto, abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di ottenere tale risoluzione costituisce una tacita rinuncia al diritto di domandarla, esprimendo la volontà che il contratto continui ad avere esecuzione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito con la quale era stata accolta la domanda di risoluzione del contratto di appalto proposta dall'appaltatore in ragione della illegittimità delle ripetute sospensioni, ritenute imputabili a fatto dell'ente appaltante; la S.C. ha giudicato sussistente il lamentato vizio di motivazione di detta decisione alla stregua della circostanza che essa aveva omesso di valutare se la serie di elementi dedotti dall'ente appaltante ricorrente - tra i quali l'esecuzione prestata dall'appaltatore al contratto fino al termine dell'ultima sospensione, la sottoscrizione, da parte dello stesso, in epoca successiva ai fatti dedotti come inadempimento, di uno schema di atto contrattuale aggiuntivo con contestuale presentazione di polizza fideiussoria, nonché del verbale di ripresa dei lavori, l'istanza di scioglimento del contratto senza indennità, presentata per la "eccessiva sospensione dei alvori", ai sensi dell'art. 30 del capitolato generale, che presuppone la legittimità delle sospensioni - fosse idonea ad essere posta alla base del convincimento che l'appaltatore avesse tenuto un comportamento inconciliabile con la volontà di domandare la risoluzione del contratto per inadempimento del committente.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)