Sez. 3, Sentenza n. 12401 del 29/11/1995 (Rv. 494893 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO | Consenso della parte adempiente ad una nuova regolamentazione del rapporto - Tacita rinuncia al diritto di chiedere la risoluzione del contratto - Configurabilità.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO
La rinuncia ad esercitare un diritto può risultare da fatti incompatibili con la volontà di avvalersene. In tal caso il fatto diverso dalla dichiarazione espressa di rinunzia ad un diritto in tanto può essere considerato implicare la volontà di abdicare alla titolarità del medesimo diritto, in quanto tra il fatto posto in essere e la volontà di esercitare il diritto sussista un rapporto di contraddizione. Di conseguenza il comportamento della parte, la quale, in presenza dell'inadempimento dell'altra, a lei noto, accede ad una nuova regolamentazione del rapporto, di cui avrebbe potuto ottenere la cessazione domandando la risoluzione del contratto, costituisce un fatto in contraddizione con la volontà di domandarla, esprimendo la volontà che il contratto continui ad avere esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)