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Sez. L, Sentenza n. 5676 del 21/10/1980 (Rv. 409523 - 01)

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - AGENZIE - IN GENERE - BROKER ED AGENTE DI ASSICURAZIONE - NOZIONE RISPETTIVA E DIFFERENZE - DISCIPLINA TIPICA DEL RAPPORTO DI AGENZIA - APPLICABILITA AL RAPPORTO DI BROKERAGGIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409523-01

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - AGENZIE - IN GENERE - BROKER ED AGENTE DI ASSICURAZIONE - NOZIONE RISPETTIVA E DIFFERENZE - DISCIPLINA TIPICA DEL RAPPORTO DI AGENZIA - APPLICABILITA AL RAPPORTO DI BROKERAGGIO - ESCLUSIONE.*

Il broker e un mediatore di Assicurazione che mette in relazione l'assicurando e l'assicuratore per la conclusione di un contratto di Assicurazione, senza essere legato a nessuna delle due parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza e di rappresentanza e che si distingue dall'agente di Assicurazione perche e indipendente e imparziale, mentre quest'ultimo e vincolato all' assicuratore da un rapporto di collaborazione (rapporto di Agenzia) sia pure autonomo. Pertanto, al rapporto di brokeraggio non possono essere applicati, in via analogica, a norma dell'art 12 delle preleggi, istituti propri del rapporto di Agenzia, quali la indennita di preavviso e l'indennita di scioglimento del contratto di Agenzia a tempo indeterminato, costituendo gli stessi uno ius singulare posto in essere per gli elementi di analogia che presenta il rapporto di Agenzia con quello di lavoro subordinato e che non si ravvisano nel rapporto di brokeraggio. (V 5860/79, mass n 402522).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1903, Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)