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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5447 del 25/02/2019 (Rv. 653134 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITÀ FALLIMENTARI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Fallimento - Provvedimento in materia di amministrazione e gestione di bene immobile acquisito al fallimento - Emesso dal giudice delegato - Dichiarazione di nullità dell’atto di compravendita redatto dal notaio delegato - Reclamo proposto dal notaio rogante - Declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653134-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITÀ FALLIMENTARI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE

In materia fallimentare, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto, ai sensi dell'articolo 111 Cost., avverso il decreto adottato dal tribunale, in sede di reclamo avverso la decisione del giudice delegato che abbia avuto ad oggetto l'esercizio del potere di amministrazione e gestione dei beni acquisiti al fallimento e delle funzioni di direzione della procedura fallimentare, e non la soluzione di controversie su diritti, perché detti provvedimenti sono privi dei caratteri della definitività e decisorietà. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto dal notaio rogante, avverso la decisione con la quale, pronunciando in sede di reclamo, il tribunale aveva confermato la decisione del giudice delegato che aveva dichiarato la nullità dell'atto di compravendita di un bene immobile presente nell'attivo fallimentare, perché redatto dal notaio delegato alla vendita privatamente, senza il rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dalla legge).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)