Sez. 3, Sentenza n. 11716 del 29/01/2001 Ud. (dep. 26/03/2001) Rv. 221199 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Disposizioni di cui al D. L. n. 312 del 1985, convertito in legge n. 431 del 1985 - Previsioni vincolistiche - Poteri del legislatore regionale in merito - Limitazione al solo ampliamento dei vincoli - Sussistenza - Fattispecie.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In materia paesaggistica le disposizioni di cui al D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, possono essere modificate dal legislatore regionale solo con ampliamento delle previsioni vincolistiche, essendo preclusa la possibilità di incidere sulla tutela minima da essa preordinata, atteso che le disposizioni della citata legislazione statuale sono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e costituiscono il limite espresso al potere legislativo regionale concorrente. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato la irrilevanza della questione di legittimità costituzionale della legge Regione Puglia 11 maggio 1990 n. 30, come modificata dalla legge regionale 11 febbraio 1991 n. 2 - Norme di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico - sul presupposto che le deroghe contenute nella disposizione regionale si riferivano all'ampliamento del regime di immodificabilità assoluto e non andavano comunque ad intaccare la tutela minima preordinata dalla legge n. 431; fattispecie antecedente alla entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 11/05/1990 num. 30, Legge Reg. Puglia 11/02/1991 num. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)