Sez. 3, Sentenza n. 3882 del 17/12/1997 Cc. (dep. 17/01/1998) Rv. 209551 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Vincolo ambientale - Di carattere generale - Limiti di applicabilità - Rapporto con la normativa regionale.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
L'art. 1 Legge 431/1985 impone "ex lege" vari vincoli ambientali per categorie di beni di particolare interesse, comprese le zone situate a 300 metri dalla linea di battigia anche per i territori elevati sul mare; il secondo comma della legge stabilisce che il vincolo non si applica alle zone A e B e, limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2.4.1968 n. 1444 (e, nei Comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrali ai sensi dell'art. 18 Legge 865/1071). Per scelta del legislatore statale dunque i vincoli di carattere generale non si applicano nelle zone urbanizzate, quindi già compromesse, ed in quelle oggetto di una pianificazione che ha ritenuto maturo il tempo dell'esecuzione di interventi sul territorio. (Nella fattispecie, la Corte ha negato la applicabilità della Legge Regionale Puglia n. 56 del 1980 sul presupposto che la legge statale introduce un vincolo già previsto dalla legge regionale, ma disciplina lo sgravio dallo stesso, per quanto concerne le zone differenti dalla A e B, in modo incompatibile con la Legge 56/1980. Ne consegue che, in tale contesto, il principio generale regolatore della successione di leggi regionali e statali (artt. 9, 10 Legge 62/1953) prevede una abrogazione implicita della norma regionale inconciliabile con quella nazionale).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 31/05/1980 num. 56 art. 51, Legge 10/02/1953 num. 62 art. 9, Legge 10/02/1953 num. 62 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)