Sez. 1, Sentenza n. 1758 del 13/04/1978 (Rv. 391159 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - INELEGGIBILITA - CAUSE - LITE PENDENTE - NOZIONE - RIFERIMENTO ALLA DATA DI CONVALIDA DELLE ELEZIONI - NECESSITA - FATTISPECIE.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - INELEGGIBILITA - CAUSE - LITE PENDENTE - NOZIONE - RIFERIMENTO ALLA DATA DI CONVALIDA DELLE ELEZIONI - NECESSITA - FATTISPECIE.*
La situazione di ineleggibilita alla carica di consigliere comunale per "lite pendente" (art 15 n 6 del DPR 16 maggio 1960 n 570) non richiede una contesa giudiziaria in atto, ma ricorre ogni qual volta, con riferimento alla data della convalida delle elezioni, e, quindi, a prescindere da eventi successivi, vi sia un reale conflitto di interessi fra il comune e l'eletto, che faccia ragionevolmente prevedere, secondo l'id quod plerumque accidit, l'insorgenza di una controversia. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la suprema Corte ha ravvisato detta situazione di ineleggibilita nel fatto che il comune aveva richiesto all'eletto, nella qualita di soggetto obbligato per legge, il rimborso di spese di spedalita relative a ricovero del padre defunto, mentre ha ritenuto a tal fine irrilevante la circostanza che, dopo la convalida delle elezioni, il conflitto d'interessi fosse cessato per avere la cassa mutua dei coltivatori diretti assunto l'Onere di quelle spese). (V 2369/75, mass n 376221; (V 49/73, mass n 361801).*
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)