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Sez. 3, Sentenza n. 852 del 07/02/1979 (Rv. 397023 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA DI ALIENAZIONE DEL FONDO - NOTIFICAZIONE AL COLTIVATORE CON IL QUALE NON ESISTE UN RAPPORTO CONTRATTUALE DIRETTO - OBBLIGO - INSUSSISTENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLO ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1979-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397023-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA DI ALIENAZIONE DEL FONDO - NOTIFICAZIONE AL COLTIVATORE CON IL QUALE NON ESISTE UN RAPPORTO CONTRATTUALE DIRETTO - OBBLIGO - INSUSSISTENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLO ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, nella parte in cui non prevede che il proprietario e obbligato a notificare la proposta di alienazione del fondo al coltivatore con il quale non esiste un rapporto contrattuale diretto, in riferimento all'art 3 cost, mentre invece sussiste tale Obbligo di notifica nei confronti del coltivatore legato da un rapporto personale e diretto con il proprietario, attesa la sostanziale diversita fra le due situazioni.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)