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Sez. 3, Sentenza n. 1697 del 24/03/1981 (Rv. 412368 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PREVALENZA DEL COLTIVATORE DEL FONDO OFFERTO IN VENDITA RISPETTO AL CONFINANTE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1981-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412368-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PREVALENZA DEL COLTIVATORE DEL FONDO OFFERTO IN VENDITA RISPETTO AL CONFINANTE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

In materia di prelazione e riscatto agrario, e manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 (come modificato dall'art 7 della legge 14 agosto 1971 n 817), con riferimento all'art 44 della Costituzione in quanto la prevalenza conferita al coltivatore del fondo offerto in vendita rispetto al confinante, lungi dal contrastare con i criteri che presiedono al razionale sfruttamento del suolo, agli obblighi e vincoli della proprieta terriera privata ed ai limiti della sua estensione, si pone nel sistema, come diretta a tutelare la piccola e media proprieta, integrando le altre Disposizioni che perseguono gli stessi scopi, sia pure con diversa accentuazione. (V 0852/79, mass n 397023).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 44, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)