Sez. 6, Sentenza n. 11292 del 05/04/1976 Ud. (dep. 29/10/1976) Rv. 135203 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PERSONE DIVERSE DALL'IMPUTATO (CITAZIONE DELLE) - RESPONSABILE CIVILE - CITAZIONE DOPO IL RINVIO DEL DIBATTIMENTO - NULLITA - SUSSISTENZA.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PERSONE DIVERSE DALL'IMPUTATO (CITAZIONE DELLE) - RESPONSABILE CIVILE - CITAZIONE DOPO IL RINVIO DEL DIBATTIMENTO - NULLITA - SUSSISTENZA.*
La citazione del responsabile civile non puo essere effettuata dopo il rinvio del dibattimento anche nel caso in cui detto rinvio sia stato disposto prima dell'udienza. Ove la citazione sia stata effettuata dopo tale momento, l'eventuale condanna pronunciata nei confronti del responsabile civile deve considerarsi nulla per la mancata Costituzione del rapporto processuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)