diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 7454 del 21/01/1981 Ud. (dep. 28/07/1981) Rv. 149946 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PERSONE DIVERSE DALL'IMPUTATO (CITAZIONE DELLE) - RESPONSABILE CIVILE - CITAZIONE DOPO IL RINVIO DEL DIBATTIMENTO - NULLITÀ DELLA SENTENZA DI CONDANNA DEL RESPONSABILE CIVILE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149946-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PERSONE DIVERSE DALL'IMPUTATO (CITAZIONE DELLE) - RESPONSABILE CIVILE - CITAZIONE DOPO IL RINVIO DEL DIBATTIMENTO - NULLITÀ DELLA SENTENZA DI CONDANNA DEL RESPONSABILE CIVILE - SUSSISTENZA.*

Data la natura perentoria del termine fissato dall'art. 108 cod. proc. pen. la parte civile decade dal diritto di citare il responsabile civile se la citazione sia fatta per il dibattimento rinviato, anche se il rinvio sia stato disposto prima dell'udienza e, quindi, prima che potesse verificarsi la possibilità della apertura del dibattimento. Ne consegue che, qualora la citazione sia stata fatta non per il dibattimento fissato per la prima volta, ma per una udienza successiva, la sentenza di condanna, eventualmente pronunciata a carico del responsabile civile, deve considerarsi nulla, perché la decadenza, verificatasi con la scadenza del termine, ha impedito una valida e, quindi, efficace Costituzione del rapporto processuale nei confronti della detta parte. (V mass n 135203; (V mass n 099219).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)