Sez. 3, Sentenza n. 4485 del 12/07/1980 (Rv. 408360 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ERRORE DI CALCOLO - DENUNCIABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (ERRORE DI COMPUTO NEL TERMINE DELLA PRESCRIZIONE).*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ERRORE DI CALCOLO - DENUNCIABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (ERRORE DI COMPUTO NEL TERMINE DELLA PRESCRIZIONE).*
L'errore di calcolo puo essere censurato in Sede di legittimita quando manifesti, attraverso l'impostazione dei presupposti del computo, un vizio logico di motivazione (nella specie e stato ritenuto censurabile in Sede di legittimita l'errore di computo del termine della prescrizione di cui all'art 2955 n 5 cod civ). (Conf 3309/79, mass n 399707; (Conf 5710/77, mass n 389227).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)