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Sez. 3, Sentenza n. 4485 del 12/07/1980 (Rv. 408360 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ERRORE DI CALCOLO - DENUNCIABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (ERRORE DI COMPUTO NEL TERMINE DELLA PRESCRIZIONE).*
Stato
decisa il 1980-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408360-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ERRORE DI CALCOLO - DENUNCIABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (ERRORE DI COMPUTO NEL TERMINE DELLA PRESCRIZIONE).*

L'errore di calcolo puo essere censurato in Sede di legittimita quando manifesti, attraverso l'impostazione dei presupposti del computo, un vizio logico di motivazione (nella specie e stato ritenuto censurabile in Sede di legittimita l'errore di computo del termine della prescrizione di cui all'art 2955 n 5 cod civ). (Conf 3309/79, mass n 399707; (Conf 5710/77, mass n 389227).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)