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Sez. L, Sentenza n. 5710 del 22/12/1977 (Rv. 389227 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ERRORE DI CALCOLO - MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - RIMEDI - PROCEDURA DI CORREZIONE.*
Stato
decisa il 1977-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389227-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ERRORE DI CALCOLO - MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - RIMEDI - PROCEDURA DI CORREZIONE.*

L'errore di calcolo non puo formare oggetto di ricorso per Cassazione, tranne nel caso in cui esso sia conseguenza di una inesatta valutazione giuridica o di un vizio di motivazione. La parte deve, quindi, chiederne la rettifica o con lo speciale procedimento previsto dagli artt 287 e 288 cod proc civ. (Conf 977/67, mass n 327248).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)