Sez. L, Sentenza n. 3266 del 18/05/1981 (Rv. 413847 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI.*
L'art 152 disp att cod proc civ (sub art 9 legge 11 agosto 1973 n 533), che assoggetta il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali al pagamento delle spese giudiziali solo se la pretesa sia manifestamente infondata e temeraria, postula che risulti rilevabile prima facie l'insussistenza oggettiva dei presupposti di fatto e di diritto per il conseguimento della prestazione previdenziale e che risulti, nel contempo, la certezza che l'assicurato abbia agito in giudizio nella coscienza dell'evidente infondatezza della pretesa, tenendo un comportamento processuale non sorretto dalla ragionevole opinione di far valere un diritto bensi determinato dalla consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta oppure dall'assenza di ogni utile atteggiamento di diligenza e di prudenza nella preventiva valutazione del fondamento della medesima. (V 3015/78, mass n 392452; (Conf 4266/78, mass n 393915).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 152 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)