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Sez. L, Sentenza n. 4266 del 22/09/1978 (Rv. 393915 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393915-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI.*

L'art 152 disp att cod proc civ, che assoggetta il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali al pagamento delle spese giudiziali solo se la pretesa sia manifestamente infondata e temeraria, postula che risulti rilevabile prima facie l'insussistenza oggettiva dei presupposti di fatto e di diritto per il conseguimento della prestazione previdenziale o assistenziale e che risulti, nel contempo, la certezza che l'assicurato abbia agito in giudizio nella coscienza dell'evidente infondatezza della pretesa, tenendo un comportamento processuale non sorretto dalla ragionevole opinione di far valere un diritto, bensi determinato dalla consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta oppure dall'assenza di ogni utile atteggiamento di diligenza e di prudenza per una preventiva valutazione del fondamento della medesima.*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)