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Sez. U, Sentenza n. 12108 del 17/05/2013 (Rv. 626496 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Ritardo nel deposito di provvedimenti - Caratteri della gravità e della reiterazione - Superamento dei limiti di tollerabilità e ragionevolezza - Sussistenza - Accertata laboriosità del magistrato ed esistenza di ragioni familiari idonee ad incidere sulla sua attività - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626496-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

I ritardi nel deposito dei provvedimenti, quando per la reiterazione e l'entità superino ogni limite di tollerabilità e ragionevolezza, integrano gli estremi dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), del d.lgs. 24 febbraio 2006, n. 109, costituendo palese violazione del dovere fondamentale di diligenza del magistrato, e ciò anche nei casi di accertata laboriosità dello stesso e di sussistenza di ragioni personali estranee all'ambiente di lavoro che abbiano influito sulla sua attività, le quali non possono risolversi in un ostacolo al buon funzionamento del servizio giustizia e lasciano aperte, ove il magistrato non sia in grado di svolgere il proprio lavoro in condizioni di apprezzabile serenità ed efficienza, le vie consentite dall'ordinamento giudiziario per potersi assentare temporaneamente dal servizio, quali congedi straordinari e aspettative per motivi familiari. (Nel caso di specie, le situazioni di ritardo, in taluni casi prossime ai due anni, hanno riguardato circa il 49% dei provvedimenti complessivi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)