diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 6490 del 26/04/2012 (Rv. 622238 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illeciti disciplinari - Art. 2, comma primo, lett. q) del d.lgs. n. 109 del 2006 - Ritardo di oltre un anno nel deposito dei provvedimenti - "Buona" produttività del magistrato - Idoneità ad escludere l'illecito - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622238-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di illeciti disciplinari riguardanti i magistrati, ai fini dell'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 2, comma primo, lett. q), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, la durata di un anno nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali costituisce il limite massimo assoluto, il cui superamento non è giustificabile se non in presenza di circostanze di carattere del tutto eccezionale, tra le quali non rientra una "buona" laboriosità, che è doveroso in ogni caso per il magistrato assicurare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)