Sez. 6, Sentenza n. 4 del 24/11/1966 Ud. (dep. 30/03/1967) Rv. 103869 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO - NOZIONE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO - NOZIONE.*
Costituisce atto contrario ai doveri del proprio ufficio qualsiasi trasgressione che comporti la violazione dei doveri di correttezza che deve osservare chiunque eserciti la pubblica funzione, e sussiste il reato di corruzione quando il denaro o l'utilita che ne costituisce l'oggetto abbia riferimento a taluna delle predette doverose attivita, anche se non rientrano nella Competenza specifica del pubblico ufficiale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)