Sez. 6, Sentenza n. 11379 del 13/10/1982 Ud. (dep. 26/11/1982) Rv. 156400 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - ATTO DI UFFICIO - NOZIONE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - ATTO DI UFFICIO - NOZIONE.*
Ai fini del delitto di corruzione, l'espressione "atto d'ufficio" non è usata nel senso tecnico di atto amministrativo, ma indica qualsiasi condotta che sia posta in essere dal pubblico ufficiale nello svolgimento delle sue mansioni. In detta condotta sono compresi quei comportamenti che soltanto in connessione con altri (dello stesso o di diverso soggetto) formano un "quid" unico e rilevante per il diritto amministrativo, nonché quelle attività che, pur non formando un atto amministrativo, servono per l'emanazione del provvedimento e rientrano nelle mansioni del pubblico ufficiale. (fattispecie in tema di corruzione propria). (V mass n 154249; (V mass n 141383; (V mass n 128223; (V mass n 115091; (V mass n 112210; (V mass n 106840; (V mass n 106831; (V mass n 103869).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)