Sez. 1, Sentenza n. 5885 del 24/05/1991 (Rv. 472350 - 01)
Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Azione cambiaria - Diretta | Prescrizione triennale.
Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Azione cambiaria - Diretta
Il termine di prescrizione dell'azione cambiaria nei confronti dell'emittente del cosiddetto pagherò cambiario è di tre anni, ai sensi dell'art. 94, primo comma, e 102 r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669, dovendosi equiparare, sul piano obbligatorio, in base all'art. 103 del r.d. citato, la posizione dell'emittente del vaglia cambiario (o "pagherò") a quella di chi abbia accettato l'ordine di pagare rivoltogli con la cambiale "tratta", atteso che entrambi tali soggetti hanno il ruolo di obbligati principali al pagamento.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 94, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 102, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)