Sez. 1, Sentenza n. 16816 del 19/07/2010 (Rv. 614221 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAMBIARIA - DIRETTA | Girante primo prenditore - Azione diretta del girante primo prenditore verso l'accettante o l'emittente del vaglio cambiario - Prescrizione triennale ex art. 94 primo comma r.d. n. 1669/1933 - Decorrenza - Scadenza del titolo - Effetti - Estinzione dei diritti cambiari incorporati - Eccezione reale opponibile a tutti i possessori - Configurabilità.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAMBIARIA - DIRETTA
L'azione cambiaria diretta del girante che sia anche primo prenditore nei confronti dell'accettante o, in virtù del richiamo all'art. 94, operato dall'art. 102 del r.d. n. 1669 del 1933, dell'emittente del vaglia cambiario, si prescrive in tre anni dalla scadenza del titolo ai sensi del citato art. 94 primo comma, con la conseguenza che con la perenzione del termine prescrizionale triennale si determina la definitiva estizione di tutti i diritti cambiari incorporati nel titolo e l'eccezione di prescrizione si configura come reale ed opponibile a qualsiasi possessore.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 94, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)