Sez. 5, Sentenza n. 2829 del 03/12/1982 Ud. (dep. 02/04/1983) Rv. 158252 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - CONFIGURABILITÀ DEL FALSO IN RELAZIONE A MANIFESTAZIONI DI VOLONTÀ - ESCLUSIONE - ISCRIZIONE DEL NATANTE NELLA CATEGORIA DEL DIPORTO - RISERVA MENTALE DEL DICHIARANTE - MANIFESTAZIONE DI UNA VOLONTÀ DIVERSA DA QUELLA EFFETTIVA - INSUSSISTENZA DEL FALSO IDEOLOGICO - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - CONFIGURABILITÀ DEL FALSO IN RELAZIONE A MANIFESTAZIONI DI VOLONTÀ - ESCLUSIONE - ISCRIZIONE DEL NATANTE NELLA CATEGORIA DEL DIPORTO - RISERVA MENTALE DEL DICHIARANTE - MANIFESTAZIONE DI UNA VOLONTÀ DIVERSA DA QUELLA EFFETTIVA - INSUSSISTENZA DEL FALSO IDEOLOGICO - FATTISPECIE.*
Sia nell'ipotesi di falsità ideologica del pubblico ufficiale in atto pubblico sia in quella di false attestazioni in atto pubblico commesse dal privato, la falsa dichiarazione deve riguardare fatti, non già meri intenti o propositi, poiché solo in ordine ai primi e cioè ad accadimenti già compiuti può aversi un contrasto con la realtà. Non è quindi configurabile il delitto di falsità ideologica di cui agli artt. 48 - 479 o 483 cod. pen. nel fatto del privato che, al fine di ottenere l'iscrizione di un proprio natante nell'apposito registro, dichiara una destinazione diversa da quella che effettivamente intende dare alla nave, trattandosi, appunto, non già di falsa attestazione di fatti, bensì di riserva mentale, il cui controllo peraltro è possibile soltanto "a posteriori". (nella specie l'imputato aveva dichiarato alla capitaneria di porto, al fine di commettere contrabbando, che il natante era destinato a diporto, ottenendo così che venisse iscritto nel registro navale con tale destinazione). (Conf mass n 155575, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)