Sez. U, Sentenza n. 1562 del 08/03/1986 (Rv. 444938 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA CONTRATTUALMENTE FISSATA IN MONETA STRANIERA - RICHIESTA IN PRIMO GRADO DI PAGAMENTO IN MONETA ITALIANA - RICHIESTA IN SECONDO GRADO DI PAGAMENTO IN MONETA STRANIERA - NOVITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA CONTRATTUALMENTE FISSATA IN MONETA STRANIERA - RICHIESTA IN PRIMO GRADO DI PAGAMENTO IN MONETA ITALIANA - RICHIESTA IN SECONDO GRADO DI PAGAMENTO IN MONETA STRANIERA - NOVITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
In relazione ad un'obbligazione pecuniaria contrattualmente fissata in moneta straniera, la richiesta di pagamento in detta moneta straniera, che il creditore introduca in grado d'appello, dopo aver chiesto in primo grado il pagamento della corrispondente somma in lire italiane, secondo il cambio dell'epoca, oltre la differenza derivante dal sopravvenuto deprezzamento della lira, non incorre nel divieto di domande nuove di cui all'art. 345 cod. proc. civ., vertendosi in tema di mera "emendatio" dell'originaria pretesa, già rivolta a conseguire l'integrale soddisfacimento del credito, senza alcuna alterazione né del "petitum", né della "causa petendi".*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1278, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)