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Sez. U, Sentenza n. 1153 del 18/04/1968 (Rv. 332640 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE PREVENTIVO - PROVVEDIMENTO EX ART 700 CPC - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332640-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE PREVENTIVO - PROVVEDIMENTO EX ART 700 CPC - AMMISSIBILITA.*

I provvedimenti d'urgenza disciplinati dall'art. 700 cod.proc.civ. tendono ad ottenere, con funzione cautelare, una tutela giurisdizionale preventiva, in attesa del giudizio di merito pertanto, anche rispetto al relativo procedimento, puo presentarsi una questione di giurisdizione, che rientra nell'ambito dell'art.41 cod.proc.civ.. ed il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e proponibile tanto prima che venga emesso il provvedimento d'urgenza, dato che, sin dal momento in cui sia insorta la questione di giurisdizione, a seguito della proposizione dell'istanza prevista dall'art.700 cod.proc.civ. sussista l'interesse della parte a provocare il regolamento di cui all'art. 41 cod.proc.civ., quanto dopo l'emanazione del provvedimento stesso, poiche questa non implica decisione sul merito dell'Azione, tale da precludere l'ulteriore proponibilita del regolamento. (Conf. 506-64, 437-64, 1355-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)