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Sez. U, Sentenza n. 2689 del 21/08/1972 (Rv. 360315 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROPONIBILITA - ESTENSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-08-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360315-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROPONIBILITA - ESTENSIONE - LIMITI.*

Il regolamento preventivo di giurisdizione non rappresenta un incidente processuale peculiare ai processi di cognizione ordinaria, destinati a chiudersi con una sentenza di merito, ma e, invece, esperibile rispetto a tutti i procedimenti, anche speciali, aventi intrinseca natura giurisdizionale, quale che sia la Forma e la sostanza del provvedimento destinato a definirli e quale che ne sia l'eventuale carattere strumentale e provvisorio in rapporto all'ulteriore procedimento di merito ordinario. L'unico limite all'ammissibilita del suddetto regolamento e, infatti, costituito dal carattere intrinsecamente non giurisdizionale del procedimento, ancorche svolgentesi dinanzi all' AGO, in Forma eventualmente contenziosa (procedimenti e provvedimenti di volontaria giurisdizione). (V 1153'68, mass n 332640; 213'67, mass n 325965; 2343'61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)