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Sez. 3, Sentenza n. 8066 del 20/07/1993 (Rv. 483226 - 01)

Responsabilità civile - Colpa o dolo - Presunzione di colpa | Conducente di veicoli a motore - Prudente condotta di guida con riguardo alla situazione dei luoghi - Cartelli delle fermate di mezzi autofilotranviari posti nell'ambito della strada, anche nel senso opposto di marcia del veicolo - Prevedibilità dell'attraversamento pedonale - Valutazione ai fini della qualificazione della colpa nel caso di investimento di pedone.
Stato
decisa il 1993-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483226-01

Responsabilità civile - Colpa o dolo - Presunzione di colpa

Con riguardo alla situazione dei luoghi il conducente dei veicoli a motore deve prestare, ai fini di una prudente condotta di guida, attenzione ad ogni segnaletica esistente nell'ambito stradale e quindi anche dei cartelli delle fermate di mezzi autofilotranviari, ancorché opposte al suo senso di marcia, potendo, in correlazione a queste, esserci pedoni che scesi dai mezzi stessi tentino l'attraversamento della carreggiata. In tal caso la prevedibilità dell'attraversamento pedonale costituisce un circostanza concreta che legittimamente è tenuta presente dal giudice ai fini della qualificazione della colpa dell'investimento di un pedone.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 13, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 13, Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)