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Sez. L, Sentenza n. 10483 del 30/10/1990 (Rv. 469570 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - FATTI NON CONTESTATI - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469570-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - FATTI NON CONTESTATI - RILEVANZA - LIMITI.*

Il principio di corrispondenza tra contestazione preventiva dell'addebito e "causa" del licenziamento comporta, bensì, l'irrilevanza dei fatti non contestati, quali elementi costitutivi della "Mancanza" addotta a motivazione del licenziamento, ma non esclude tuttavia, che i fatti stessi possano essere presi in considerazione, - anche nell'eventuale "nesso di continuazione" tra loro e con i fatti contestati -, per valutare la "gravità" della Mancanza e, con essa, la "proporzionalità" della sanzione adottata, tenendo conto, tra l'altro, della "posizione" del lavoratore, licenziato nell'organizzazione aziendale nonché dell'eventuale abuso delle "relazioni" tra il medesimo e le parti offese. (V 3946/89; (V 6098/88; (V 375/88).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)