Sez. L, Sentenza n. 624 del 23/01/1998 (Rv. 511858 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio di corrispondenza fra la contestazione preventiva dell'addebito e la "causa" del licenziamento - Conseguenze - Fatti non contestati - Rilevanza quali elementi costitutivi della "mancanza" addotta a motivazione del licenziamento - Esclusione - Considerazione di tali fatti, anche in continuazione fra loro e con i fatti contestati, ai fini della valutazione della gravità della mancanza e della proporzionalità della sanzione - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il principio di corrispondenza fra la contestazione preventiva dell'addebito e la "causa" del licenziamento comporta senz'altro l'irrilevanza dei fatti non contestati quali elementi costitutivi della "mancanza " addotta a motivazione del licenziamento ma non esclude tuttavia che i fatti stessi possano essere presi in considerazione, anche nell'eventuale nesso di continuazione fra loro, e con i fatti contestati per valutare la gravità della mancanza e la proporzionalità della sanzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)