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Sez. 2, Sentenza n. 5196 del 13/11/1978 (Rv. 394939 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - ESEGUITA DA UFFICIALE GIUDIZIARIO INCOMPETENTE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1978-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394939-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - ESEGUITA DA UFFICIALE GIUDIZIARIO INCOMPETENTE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONE.*

La nullita della notificazione di una citazione o di un ricorso, per essere stata la notificazione eseguita da un ufficiale giudiziario incompetente, costituisce un vizio formale che puo essere sanato. Conseguentemente, sebbene nel giudizio di Cassazione la notificazione del controricorso (contenente anche il ricorso incidentale) se eseguita da ufficiale giudiziario competente per una circoscrizione diversa da quella di Roma, sia nulla, tale nullita resta sanata per avere la notificazione raggiunto il suo scopo, qualora il ricorrente, con la memoria illustrativa abbia confutato le ragioni esposte nel controricorso ed i motivi esposti nel ricorso incidentale, dimostrando, cosi, di avere preso cognizione, attraverso la notificazione del contenuto dell'atto. (V 5441/77, mass n 389099; (V 1729/76, mass n 380493).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 88, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)