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Sez. 1, Sentenza n. 4364 del 30/07/1982 (Rv. 422342 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE AD OPERA DI UFFICIALE GIUDIZIARIO INCOMPETENTE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI - EFFICACIA - EX TUNC.*
Stato
decisa il 1982-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422342-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE AD OPERA DI UFFICIALE GIUDIZIARIO INCOMPETENTE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI - EFFICACIA - EX TUNC.*

La nullità della notificazione di un ricorso incidentale, perché eseguita da ufficiale giudiziario incompetente, ha carattere relativo ed è sanabile ex tunc, qualora il ricorrente principale con la memoria illustrativa (ed a maggior ragione con il controricorso) abbia confutato le ragioni esposte nel ricorso incidentale, dimostrando così di aver preso cognizione, attraverso la notificazione, del contenuto dell'atto. (V 642/80, mass n 404039; (V 5196/78, mass n 394939).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)