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Sez. 2, Sentenza n. 3970 del 14/12/1968 (Rv. 337525 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - DOMANDA RELATIVA- DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO AL LIMITE MASSIMO DELLA COMPETENZA DEL PRETORE- SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 571 DEL 1966, ELEVANTE IL LIMITE DELLA COMPETENZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337525-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - DOMANDA RELATIVA- DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO AL LIMITE MASSIMO DELLA COMPETENZA DEL PRETORE- SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 571 DEL 1966, ELEVANTE IL LIMITE DELLA COMPETENZA - IRRILEVANZA.*

Preposta, prima dell'entrata in vigore della legge 25 luglio 1966, n. 571 (che ha elevato a l. 750.000 il limite massimo della Competenza pretoria), domanda di risarcimento danni entro i limiti della Competenza pretoria, il valore della domanda deve essere presunto in l. 250.000, poiche questo era il limite massimo della Competenza pretoria quando la domanda venne preposta, e poiche la modificazione dei limiti della Competenza per valore non puo influire sulla misura del quantum domandato nell'atto introduttivo del giudizio, anche se tale misura debba stabilirsi in base alla presunzione di cui all'art. 14 cod.proc. civ. (V. 5-68 massima n. 330780 1716-67 massima n. 328565).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Legge 25/07/1966 num. 57 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)