Sez. 3, Sentenza n. 1716 del 11/07/1967 (Rv. 328565 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO EXTRACONTRATTUALE - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO AL LIMITE MASSIMO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - SOPRAVVENIENZA DI UNA LEGGE CHE ELEVA IL LIMITE MASSIMO - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO EXTRACONTRATTUALE - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO AL LIMITE MASSIMO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - SOPRAVVENIENZA DI UNA LEGGE CHE ELEVA IL LIMITE MASSIMO - IRRILEVANZA.*
Il valore della domanda di risarcimento di danni extracontrattuali, che sia espressamente contenuta dall'attore nei limiti della Competenza del giudice adito o sia da ritenersi compresa in detti limiti, a norma dell'art. 14 cod.proc.civ., va determinato con riguardo al limite massimo previsto dalla legge del tempo in cui la domanda e stata proposta e non puo estendersi al nuovo e piu elevato limite massimo previsto da una legge sopravvenuta. Se, tale domanda viene proposta dinanzi al pretore assieme ad altra domanda con la quale si chiedano gli interessi dalla data dell'evento di danno, per l'art. 10, secondo comma, cod.proc.civ. si ha cumulo ed il valore della causa viene ad eccedere la Competenza del giudice adito. Il pretore, che, in siffatta situazione, ritenga la propria Competenza a conoscere della causa, erra. Tuttavia, se avverso tale pronuncia e proposta istanza di regolamento di Competenza e, nelle more, interviene una legge (nella specie, la legge 25 luglio 1966, n. 571) che eleva i limiti della Competenza per valore del pretore, la Corte regolatrice deve rigettare il ricorso in applicazione della legge sopravvenuta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Legge 25/07/1966 num. 571 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)