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Sez. 1, Sentenza n. 15074 del 22/11/2000 (Rv. 542012 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - POTERI | Autorizzazione al curatore ad agire in giudizio - Natura del provvedimento - Presupposti - Esistenza di mezzi finanziari sufficienti - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542012-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - POTERI

L'autorizzazione ad agire in giudizio, prevista dall'art. 25 fall. ad integrazione della legittimazione ad agire del curatore, non trova uno dei suoi presupposti nell'esistenza di mezzi finanziari sufficienti a fare fronte alle eventuali obbligazioni conseguente all'attività autorizzata. Essa, infatti, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice delegato, anche a garanzia di non esporre la massa ed i terzi alle conseguenze di azioni avventate.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)