Sez. 1, Sentenza n. 15074 del 22/11/2000 (Rv. 542012 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - POTERI | Autorizzazione al curatore ad agire in giudizio - Natura del provvedimento - Presupposti - Esistenza di mezzi finanziari sufficienti - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - POTERI
L'autorizzazione ad agire in giudizio, prevista dall'art. 25 fall. ad integrazione della legittimazione ad agire del curatore, non trova uno dei suoi presupposti nell'esistenza di mezzi finanziari sufficienti a fare fronte alle eventuali obbligazioni conseguente all'attività autorizzata. Essa, infatti, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice delegato, anche a garanzia di non esporre la massa ed i terzi alle conseguenze di azioni avventate.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)