Sez. 1, Sentenza n. 899 del 23/02/1978 (Rv. 390227 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - DEL GIUDICE DELEGATO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - CONDIZIONI - AUTORIZZAZIONE AL CURATORE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE EX ART 146 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - DEL GIUDICE DELEGATO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - CONDIZIONI - AUTORIZZAZIONE AL CURATORE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE EX ART 146 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE.*
I provvedimenti del giudice delegato al fallimento impugnabili con ricorso per Cassazione ex art 111 cost sono soltanto quelli giurisdizionali, ma non quelli emessi in virtu dei poteri amministrativi, tra i quali rientra l'autorizzazione al curatore per l'Esercizio dell'Azione di responsabilita di cui all'art 146 della legge fallimentare. (V 4150/76, mass n 382825).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)