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Sez. 5, Sentenza n. 12468 del 12/10/2001 (Rv. 549613 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO | Motivazione - Obbligo - Osservanza - Enunciazioni necessarie e sufficienti - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549613-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO

In tema di INVIM decennale, l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale fase contenziosa, ed altresì a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, è necessario e sufficiente che l'avviso enunci i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della commissione tributaria regionale che, in difformità da quella della commissione provinciale, aveva ritenuto legittimo l'avviso, alla stregua della considerazione che lo stesso ricorrente aveva riconosciuto che l'accertamento era stato effettuato sulla base di una stima dell'UTE, attestata sulle quotazioni minime relative ad immobili similari, senza che la mancata indicazione nell'avviso stesso degli immobili assunti a comparazione potesse determinare un impedimento all'esercizio del diritto di difesa, ben potendo il contribuente, una volta preso atto del criterio di valutazione, contestare e documentare la infondatezza della pretesa erariale).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)