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Sez. 5, Sentenza n. 24193 del 13/11/2006 (Rv. 594280 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO | Obbligo di motivazione - Modalità di adempimento - Identificazione dell'immobile - Insufficienza - Enunciazione dei criteri di valutazione - Indicazione degli elementi di fatto - Giustificazione dell'inadeguatezza dei criteri legali - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594280-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO

In tema di INVIM, l'obbligo legale di motivazione dell'avviso di accertamento non può ritenersi soddisfatto mediante la mera elencazione, nello stesso avviso o nell'allegata relazione UTE, degli elementi necessari per l'identificazione dell'immobile (ubicazione, estensione, caratteristiche fisiche, indici di edificabilità, etc.), occorrendo anche l'enunciazione del criterio prescelto ai fini della valutazione, tra quelli indicati dall'art. 34, commi secondo e terzo, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, richiamato dall'art. 31 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in modo tale da delimitare le ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale fase contenziosa e da consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di provare in giudizio (qualora lo stesso abbia luogo) gli elementi di fatto che giustificano il "quantum" accertato, l'avviso di accertamento deve contenere l'indicazione dei predetti elementi, nonché, nel caso di ricorso a criteri diversi dal confronto con valutazioni pregresse del medesimo bene o di beni analoghi e dalla capitalizzazione del reddito netto al tasso mediamente applicato, l'indicazione delle ragioni per cui detti criteri risultano inadeguati, in relazione alle peculiarità della situazione concreta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)