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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 186 del 1971

Decisione
decisa il 1971-11-10, depositata il 1971-11-17
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:186
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 5784

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Abbonamenti alle radioaudizioni
  • Potere del pubblico ministero di emettere provvedimenti decisori
  • Esclusione
  • Legittimazione dell'organo a disporre la trasmissione degli atti alla corte costituzionale
  • Insussistenza
  • Inammissibilità della questione proposta. (D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, art. 19).
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, sulla disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, proposta dal sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, giacché il P.M. - come ha già dichiarato questa Corte con sent. nn. 40, 41 e 42 del 1963 - non ha il potere di emettere provvedimenti decisori, non può sostituirsi all'autorità giurisdizionale, e, conseguentemente, non è legittimato a promuovere il giudizio di legittimità davanti a questa Corte.

Norme impugnate

  • art. 19 d.l. 21 febbraio 1938, n. 246

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, sulla disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1970 dal sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Arzelà Silvana, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 10 marzo 1971. Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice relatore Angelo De Marco.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il P.M. ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, sulla disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, questione già risolta nel senso della non fondatezza con sentenza di questa Corte n. 162 del 1971.
punto 2
Considerato che con sentenze nn. 40, 41 e 42 del 1963, in giudizi promossi con ordinanze del P.M., questa Corte ebbe a dichiarare che il pubblico ministero non ha il potere di emettere provvedimenti decisori, che non può sostituirsi alla autorità giurisdizionale e che, conseguentemente, non è legittimato a promuovere il giudizio di legittimità davanti a questa Corte.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, sulla disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, proposta dal sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971. MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze