Sez. L, Sentenza n. 802 del 29/01/1988 (Rv. 457200 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - PRESUPPOSTI - INVIO DEL CERTIFICATO MEDICO - SOMME INDEBITAMENTE PAGATE AL LAVORATORE - RECUPERO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - CONGUAGLIO CON LE SOMME DOVUTE ALL'INPS.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - PRESUPPOSTI - INVIO DEL CERTIFICATO MEDICO - SOMME INDEBITAMENTE PAGATE AL LAVORATORE - RECUPERO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - CONGUAGLIO CON LE SOMME DOVUTE ALL'INPS.*
L'invio del certificato medico da parte del lavoratore ammalato, all'INPS, costituisce il contenuto di un Onere al cui adempimento è subordinato l'acquisto del diritto alla relativa indennità, con la conseguenza che il ritardo nell'invio non fa sorgere il diritto all'indennità di malattia per i giorni di ritardo. Pertanto, ai sensi dell'art. 1 terzo comma del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazione nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, modificata dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981 n. 155, le somme indebitamente pagate al lavoratore per indennità di malattia sono recuperate, sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, dal datore di lavoro, che deve versarne il relativo importo all'INPS con il sistema dei conguagli. (V 4854/87, mass n 453482).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 1, Legge 29/02/1980 num. 33 art. 2 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)