Sez. L, Sentenza n. 7778 del 03/08/1990 (Rv. 468529 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - ANTICIPAZIONE, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DELLA INDENNITÀ DOVUTA DALL'INPS - INDICAZIONE, AI FINI DEL CONGUAGLIO CON I CONTRIBUTI, DI UN IMPORTO MAGGIORE - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA DIFFERENZA - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - ANTICIPAZIONE, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DELLA INDENNITÀ DOVUTA DALL'INPS - INDICAZIONE, AI FINI DEL CONGUAGLIO CON I CONTRIBUTI, DI UN IMPORTO MAGGIORE - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA DIFFERENZA - INSUSSISTENZA.*
Ove il datore di lavoro, che abbia anticipato al lavoratore assente dal servizio l'indennità di malattia dovuta dall'INPS, esponga fraudolentemente, ai fini del successivo conguaglio con i contributi dovuti all'istituto, un importo maggiore di quello dovuto ed effettivamente erogato, il lavoratore non ha perciò solo diritto ad ottenere dal datore di lavoro la differenza tra l'indennità percepita e quella (maggiore) portata in detrazione per il conguaglio, la cui Determinazione concerne soltanto il rapporto tra il datore di lavoro e l'INPS. (V 5451/89, mass n 464522; (V 802/88, mass n 457200).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 74, Legge 29/02/1980 num. 33 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)