Sez. 2, Sentenza n. 13186 del 14/12/1992 (Rv. 480010 - 01)
Proprietà - Azioni a difesa della proprietà - Negatoria - Legittimazione | Fondi vicini - Edificazione di costruzione su uno dei fondi da parte di un terzo con materiali propri - Inosservanza delle distanze legali - Azione del proprietario dell'altro fondo per la demolizione o l'arretramento dell'opera - Natura di "actio negatoria servitutis" - Legittimazione passiva del proprietario confinante - Azione di risarcimento del danno - Legittimazione passiva del terzo costruttore.
Proprietà - Azioni a difesa della proprietà - Negatoria - Legittimazione
Qualora la distanza legale fra costruzioni su fondi vicini risulti inosservata per il fatto di un terzo, il quale abbia edificato con propri materiali su uno di detti fondi, l'azione del proprietario dell'altro fondo, rivolta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera, è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante, in considerazione del carattere reale dell'azione medesima (qualificabile come "negatoria servitutis"), mentre la legittimazione passiva di detto costruttore deve essere riconosciuta rispetto all'eventuale ulteriore pretesa di risarcimento del danno, alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1079
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)