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Sez. 3, Sentenza n. 1837 del 26/08/1993 Cc. (dep. 10/09/1993) Rv. 195985 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Termine | Richiesta proposta da difensore presente all'interrogatorio - Che abbia rinunziato all'avviso di deposito - Decorrenza del termine - Data di tale rinunzia - Fattispecie: preteso riferimento ad avviso di deposito dell'interrogatorio.
Stato
decisa il 1993-08-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/195985-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Termine

Nel caso in cui l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare venga effettuato alla presenza del difensore di fiducia che sottoscriva il verbale dopo aver apposto la dicitura "per presa visione e rinunzia avviso di deposito", il "dies a quo" per la proposizione della richiesta di riesame decorre dalla data di tale rinunzia. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza dichiarativa di inammissibilità dell'istanza di riesame perché tardivamente proposta era stata dedotta "violazione di legge posto che la rinunzia riguardava l'avviso del deposito dell'interrogatorio e non già quello della notifica della ordinanza di custodia cautelare". La S.C. ha ritenuto, invece, che alla dizione sopra riportata non può attribuirsi tale significato, perché il vigente codice non prevede in alcuna norma che sia dato avviso al difensore del deposito del verbale di interrogatorio dell'indagato, sicché una rinunzia ad un diritto inesistente non avrebbe senso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)