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Sez. 6, Sentenza n. 26045 del 15/05/2018 Cc. (dep. 07/06/2018) Rv. 273379 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE | Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta proposta da difensore presente all'interrogatorio che abbia rinunziato all'avviso di deposito - Decorrenza del termine - Individuazione - Rinunzia.
Stato
decisa il 2018-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273379-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE

Nel caso in cui l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare venga effettuato alla presenza del difensore di fiducia che sottoscriva il verbale dopo aver apposto la dicitura "per presa visione e rinunzia avviso di deposito", il "dies a quo" per la proposizione della richiesta di riesame decorre dalla data di tale rinunzia. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, non essendo previsto in nessuna norma l'avviso al difensore del deposito del verbale di interrogatorio dell'indagato e non potendo, quindi, la rinunzia avere ad oggetto un diritto inesistente, alla dicitura apposta dal difensore non poteva attribuirsi altro significato che quello di rinunzia alla notificazione dell'avviso dell'ordinanza che dispone la misura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)