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Sez. L, Sentenza n. 3942 del 09/07/1979 (Rv. 400408 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - RECESSO PER GIUSTA CAUSA PREVISTO DALL'ART 2119 COD CIV - APPLICABILITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI CONTESTAZIONE SULLA ESISTENZA NELLA SPECIE DI UN CONTRATTO DI AGENZIA O DI UN CONTRATTO ATIPICO O DI MERA COLLABORAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400408-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - RECESSO PER GIUSTA CAUSA PREVISTO DALL'ART 2119 COD CIV - APPLICABILITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI CONTESTAZIONE SULLA ESISTENZA NELLA SPECIE DI UN CONTRATTO DI AGENZIA O DI UN CONTRATTO ATIPICO O DI MERA COLLABORAZIONE.*

Poiche al contratto di Agenzia - sia esso a tempo determinato o a tempo indeterminato - si applica l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art 2119 cod civ, con la conseguenza che anche in tale contratto e necessaria la contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni in base alle quali il committente intende giustificare la propria dichiarazione unilaterale di risoluzione del contratto, il giudice del merito, in caso di contestazione fra le parti sulla esistenza nella specie di un contratto di Agenzia o di un contratto atipico o di mera collaborazione, deve innanzitutto accertare la natura del contratto per stabilire quali principi regolano l'inadempimento contrattuale dedotto in causa. (V 3592/77, mass n 387194; (V 12/77, mass n 383510).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)