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Sez. 2, Sentenza n. 3592 del 06/08/1977 (Rv. 387194 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - PREAVVISO, INDENNITA SOSTITUTIVA - CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLE RAGIONI GIUSTIFICATIVE DELLA DICHIARAZIONE DI RECESSO DEL PREPONENTE - OMESSA CONTESTAZIONE NEL CONTRATTO DI AGENZIA A TEMPO INDETERMINATO - DIRITTO DELL'AGENTE AL PREAVVISO O ALL'INDENNITA SOSTITUTIVA.*
Stato
decisa il 1977-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387194-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - PREAVVISO, INDENNITA SOSTITUTIVA - CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLE RAGIONI GIUSTIFICATIVE DELLA DICHIARAZIONE DI RECESSO DEL PREPONENTE - OMESSA CONTESTAZIONE NEL CONTRATTO DI AGENZIA A TEMPO INDETERMINATO - DIRITTO DELL'AGENTE AL PREAVVISO O ALL'INDENNITA SOSTITUTIVA.*

Data la chiara analogia tra la disciplina disposta dagli articoli 1750 e 1751 cod civ, in ordine al recesso dal contratto di Agenzia, e quella dettata dagli articoli 2118 e 2119 dello stesso codice, in tema di scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, anche nel contratto di Agenzia e necessaria la contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni in base alle quali il committente intende giustificare la propria dichiarazione unilaterale di risoluzione del contratto. In difetto di detta contestazione, nel contratto di Agenzia a tempo indeterminato, sussiste l'Obbligo del committente di dare all'agente il preavviso di recesso o di corrispondergli la relativa indennita sostitutiva. (V 4218/74, mass n 372888).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)