Sez. 2, Sentenza n. 4950 del 09/10/1984 Ud. (dep. 21/05/1985) Rv. 169337 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIFFERENZE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIFFERENZE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
I due istituti della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale pur fondandosi sullo stesso presupposto, costituito da una prognosi favorevole circa l'astensione dello imputato dalla commissione di ulteriori reati si diversificano quanto agli effetti con riguardo alla Estinzione del reato, che nel perdono giudiziale consegue alla irrevocabilità della sentenza e nella sospensione condizionale è differito nel tempo ed è subordinato al verificarsi delle condizioni stabilite dalla legge. La scelta tra l'uno e l'altro beneficio, che implica una valutazione discrezionale, spetta quindi, al giudice del merito il quale ha soltanto l'Obbligo di motivare la propria decisione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)