Sez. T, Ordinanza n. 8960 del 09/04/2026 (Rv. 678247-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Ravvedimento operoso - Art. 13, comma 1-ter del d.lgs. n. 472 del 1997, come modificato dal d.l. n. 193 del 2016 - Applicazione retroattiva - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni per violazione delle norme doganali o sulle accise, l'art. 13, comma 1-ter, del d.lgs. n. 472 del 1997, come modificato dal d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016 - che ha reso possibile, anche per i tributi doganali e le accise, avvalersi del ravvedimento operoso nonostante l'inizio dei controlli da parte dell'Ufficio, purché non siano già stati notificati avvisi di pagamento o atti di accertamento - non è applicabile ove l'atto di contestazione ed irrogazione della sanzione sia stato notificato prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica, essendosi, in tal caso, già realizzato l'effetto preclusivo stabilito dal comma 1 del medesimo art. 13.
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 5, Legge 01/12/2016 num. 225 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)