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Sez. 5 - , Ordinanza n. 12389 del 11/05/2021 (Rv. 661203 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Dichiarazione integrativa - Ravvedimento operoso ex art. 13, comma 1-ter, d.lgs. n. 472 del 1997 - Termine - Attività di liquidazione e accertamento - Rilevanza.
Stato
decisa il 2021-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661203-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, l'art. 13, comma 1-ter, d.lgs. n. 472 del 1997, introdotto dall'art. 1, comma 637, della l. n. 190 del 2014, nell'introdurre una deroga alla preclusione per il ravvedimento operoso di cui al precedente comma 1 per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, fa salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, in tal modo lasciando intendere che, anche per tali tributi, il ravvedimento operoso veicolato dalla dichiarazione integrativa, mentre non incontra la preclusione della semplice constatazione della violazione o degli accessi, continua a incontrare la preclusione delle attività di liquidazione e accertamento e dunque, "a fortiori", della iscrizione a ruolo.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 com. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 com. 1, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 637 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)